REGOLAMENTO DELLA CORTE D’ONORE

  

REGOLAMENTO

della Corte d’ Onore del Nastro Azzurro

  

TITOLO I.

 

CORTI D’ONORE PROVINCIALI

 

  1. Costituzione.

 

Art t. – L’Assemblea Generale delle Sezioni Provinciali elegge ogni biennio un collegio composto di almeno sei Giudici e di un Presidente per il funzionamento della Corte d’onore provinciale. La nomina dei componenti la Corte dovrà essere convalidata dal Direttorio Nazionale.

Art. 2. -Il Presidente nomina tra i Giudici 2 Vice  Presidenti  e  un Segretario.

Art. 3. – In caso di vacanza del posto di Presidente assume la carica il Vice Presidente più anziano. Qualora nel collegio venisse a verificarsi la vacanza di sei posti di giudice per dimissioni o per altra causa, il Presidente della Corte chiederà al Presidente della Sezione la convocazione della Assemblea Generale Straordinaria dei soci per la sostituzione dei Giudici mancanti.

Art. 4. – Il Presidente:

  1. a) ha la più alta  funzione  direttiva  e rappresentativa del  Collegio  dei   Giudici;
  2. b)nomina per ogni vertenza un Turno giudicante designando a Presidente uno dei Vice Presidenti qualora non preferisca presiedere  egli stesso;
  3. c) ha alle sue dipendenze l’ufficio di

Art. 5. – Il Segretario:

  1. a)tiene il ruolo cronologico delle cause, il ruolo delle sentenze e la cassa;
  2. b) riceve le richieste di giudizio inviate alla Corte e le trasmette al Presidente o a chi per esso dopo averle inserite al ruolo cronologico;
  3. c) conserva l’archivio degli originali delle sentenze, i fascicoli delle singole vertenze e i relativi atti e documenti;
  4. d) trasmette alla Corte  Suprema  una  copia  autentica  di  ciascuna  sentenza;
  5. e) amministra la Segreteria  rendendo  i  conti  al  Presidente;
  6. f) trasmette alla Presidenza della Sezione Provinciale copia delle sole sentenze riflettenti decorati della Provincia siano o no soci.

Art. 6. — L’ Ufficio del Segretario è – in mancanza di sede particolare – presso la Sezione Provinciale dell’Istituto.

 

  1. B.- Funzionamento della Corte

 

Art. 7. – I Turni giudicanti sono composti di quattro Giudici e del Presidente della Corte oppure di uno dei Vice Presidenti da lui designati.

Art. 8. – Il turno giudicante stabilisce per ogni vertenza la sede del giudizio, la comparizione delle parti, i termini, le inchieste, la procedura.

Esso nomina in ogni vertenza un giudice relatore.

Art. 9. – IL giudice relatore ha questi precisi incarichi:

  1. cura la esecuzione delle ordinanze del Presidente .
  2. riferisce al turno circa le questioni da giudicare.
  3. notifica alle parti la composizione e la Sede del Turno giudicante e ogni altro provvedimento istruttorio.
  4. raccoglieil parere dei periti e dei consulenti di cui all’art. 1, 2° capo dello Statuto della Corte.
  5. cura la corrispondenza della Corte colle parti.
  6. è l’estensore della sentenza.
  7. notifica alle parti  la  sentenza  stessa.

Art. 10. – Il Turno delibera a maggioranza di voti. A parità di  voti prevale il partito a cui accede il Presidente del Turno.

Le sentenze, in doppio originale, sono firmate da tutti i componenti il turno e consegnate dal Relatore al  Segretario  della  Corte.

Il Giudice relatore comunica alle parti a mezzo di lettera raccomandata, i motivi e il dispositivo della sentenza.

Trascorse ventiquattro ore da tale notifica la sentenza diviene esecutiva, salvo il diritto di appello alla Corte Suprema entro il termine di 15 giorni dalla notifica della sentenza nei  casi  previsti  dagli  art. 5 dello Statuto  e 24 del  presente  regolamento.

Art. 11. – Le parti possono farsi rilasciare dalla Segreteria una copia della sentenza autenticata dal Segretario.

Art. 12. – Le parti hanno diritto di provvedere a loro spese alla pubblicazione delle sentenze a mezzo della stampa salvo che la Corte deliberi altrimenti.

 

C. – Richiesta di giudizio.

 

Art. 13. – Le richieste di giudizio debbono essere rivolte al Presidente della Corte d’onore e consegnate al Segretario della Corte stessa.

Alla richiesta, oltre quanto prescrive l’art. 12 dello Statuto della Corte d’Onore, deve essere unita la somma di lire 150 in vaglia postale o bancario, indirizzato al Segretario della Corte d’O nore, quale contributo alle spese di  Segreteria,  nonché la dichiarazione scritta della parte di obbligarsi ad anticipare le maggiori spese occorrenti per inchieste e trasferte dei giudici  fuori sede.

In caso di richiesta unilaterale seguita dalla adesione della controparte, è per questa debito di onore il rifondere  alla parte avversa metà delle spese.

Art. 14. – Qualora la richiesta manchi di uno qualunque degli allegati di cui al presente regolamento, il Segretario non le darà corso finché non risulti corredata di tutti i documenti mancanti.

Art. 15. – Appena il Presidente della Corte abbia ricevuto dal Segretario la regolare richiesta di giudizio, procederà alla nomina del Turno giudicante.

Una volta nominato il  Turno,  non  è concesso  alle  parti  ritirare  la  richiesta  anche  se  questa  sia  unilaterale.

Art. 16. – Le parti possono domandare al Turno un unico rinvio della decisione della controversia per produrre nuovi testi o documenti.

Il Turno giudicante può rifiutare o concedere,  il  rinvio;  nel  secondo  caso  stabilisce il termine definitivo.

 

  1. Delle sanzioni.

 

Art. 17. – Il Turno giudicante, oltre esprimere il proprio giudizio sulle questioni morali e cavalleresche che a lui vengono sottoposte, può stabilire in sentenza sanzioni contro la parte che se ne sia resa  meritevole.

Art. 18. – Queste sanzioni in ordine crescente di gravità sono:

  1. a)la censura  per  le infrazioni lievi  alle  norme  morali  e cavalleresche;
  2. b)la decadenza dal diritto di ottenere o concedere riparazioni. Essa è inflitta per infrazioni alle norme procedurali che regolano lo  svolgimento  delle  vertenze cavalleresche;
  3. c) la sospensione a tempo da tale diritto per mancanze o infrazioni gravi  ma tali da far presumere sicura l’emenda  della parte  che le ha commesse;
  4. d) la squalifica che fa perdere al colpito ogni considerazione morale e cavalleresca; essa viene inflitta per violazione gravissima alle norme dell’onore.

 

 

TITOLO  II.

 

CORTE  D’ONORE  SUPREMA

 

A – Costituzione e funzionamento

 

Art. 19. – La Sede della Corte Suprema è in Roma: la Sede provvisoria è presso la Segreteria Generale dell’Istituto del Nastro Azzurro.

Il Presidente della Corte Suprema è la  più alta dignità della Corte d’Onore. Esso sarà  nominato  dal  Direttorio  Nazionale.

Art. 20. – Il Presidente nomina tra i Componenti il Collegio due Vice Presidenti e un Segretario.

Art. 21. – Il Segretario conserva I’Archivio delle sentenze, compila il Massimario, tiene la cassa, il protocollo, i registri delle cause

Art. 22. – Il Presidente della Corte Suprema, o chi per esso, nomina per ogni vertenza un Turno giudicante composto di quattro Giudici e del Presidente stesso il quale può farsi sostituire da uno dei Vice Presidenti.

Art. 23. – Ai Turni giudicanti della Corte Suprema, al Giudice Relatore ed alle sentenze si applicano le disposizioni dei precedenti articoli 7, 8, 9, 10, 11, 12.

 

 
B. – Giudizio della Corte Suprema.

 

Art. 24. – La richiesta del giudizio della Corte Suprema si può fare soltanto nei casi previsti  dall’art. 5 dello statuto  della Corte d’Onore entro il termine di 15 giorni dalla data  della  notificazione della sentenza  della Corte d’Onore  sezionale.

Art. 25. – La richiesta  deve essere accompagnata da tutti i documenti di cui all’art. 12 dello  Statuto sociale e dalla somma  di  Lire  200  quale  contributo  per  le spese di  Segreteria  insieme  con la dichiarazione  di  cui  all’art. 13 del  presente  regolamento.

Art. 26. – Appena la richiesta risulti regolare, il Segretario la trasmetterà al Presidente della Corte Suprema e contemporaneamente chiederà alla Corte Sezionale che decise in prima istanza l’invio del fascicolo degli atti e documenti giacenti presso la Corte stessa.

Art. 27. – Il Presidente, nominato il Turno giudicante, ne darà immediata comunicazione agli interessati.

Art. 28. – Le sentenze della Corte Suprema potranno essere rese pubbliche a mezzo della stampa anche se le parti abbiano rinunziato a tale pubblicazione.

Art.  29. – La Corte Suprema deve emettere in  qualunque caso la decisione definitiva senza rinviare la vertenza  per  nuovo  esame  alla  Corte  Sezionale.

Art. 30. – Le sanzioni previste dai precedenti articoli 17 e 18 possono essere applicate anche dalla Corte Suprema.