GIOVANNI RICCARDO BALDELLI. Gli ordinamenti del primo dopoguerra. Di Giorgio, Diaz, Mussolini. II Parte

  

Il progetto Di Giorgio

Nel dettaglio, i concetti informatori dell’ordinamento Di Giorgio furono:

l’iscrizione dei militari di leva in due categorie:

  • la 1a categoria, con una durata massima della ferma di 18 mesi;
  • la 2a categoria, sottoposta ad una ferma di 3 mesi, sarebbe stata composta da elementi con determinate condizioni familiari o in possesso di determinati requisiti;
  • il cambio di denominazione dei reggimenti in Centri, di cui:
  • una parte sarebbe stata tenuta in efficienza in un determinato periodo dell’anno;
  • l’altra, nel restante periodo dell’anno, sarebbe stata impiegata quale scuola degli Allievi Ufficiali di complemento e dei Sottufficiali e per i corsi di aggiornamento per gli Ufficiali di complemento congedati.

Ciò avrebbe comportato la difesa dell’ordine interno e la preparazione tecnica dell’esercito, con minore disagio nei confronti dei cittadini e un maggior risparmio finanziario per le casse dello stato;

  • la tenuta, costante, in efficienza delle truppe alpine, allo scopo di avere delle forze pronte di copertura alla frontiera alpina;
  • l’abbandono del traino animale per tutte le artiglierie e la contestuale adozione del traino meccanico;
  • il mantenimento del traino animale delle artiglierie someggiate e da montagna;
  • la ricostituzione del Corpo di Stato Maggiore della carica di Capo di Stato Maggiore del Regio Esercito e degli Ispettorati delle armi e dei servizi;
  • l’aumento del numero degli ufficiali per assicurare un buon addestramento alle truppe, riunendo in un corpo specifico gli ufficiali appartenenti al Ruolo tecnico di artiglieria.

 

L’Ordinamento Diaz

L’Ordinamento Diaz, che rimase in vigore fino al marzo 1926, anche se con dei ritocchi, prevedeva inoltre le innovazioni:

  • per l’arma di fanteria:
  • la costituzione organica di reparti, necessaria con l’introduzione di nuove armi (mitragliatrici e cannoncini, su tutti) e nuovi procedimenti tattici. Il numero dei battaglioni dei reggimenti, poi, non sarebbe stato costituito da un numero fisso, ma dipendente dalle disposizioni emanate dal Ministro della guerra;
  • l’abolizione dell’organizzazione delle truppe alpine in divisioni alpine, in aderenza al decreto n. 451 del 20 aprile 1920 (Ordinamento Bonomi) e la riunione, in Raggruppamenti più aderenti alle esigenze di copertura, di una rapida mobilitazione e dell’impiego in guerra;
  • la costituzione del reparto carri armati, riservandosi di dare maggiore sviluppo a questa nuova specialità;
  • la conservazione dei dodici reggimenti bersaglieri, utilizzandoli per l’impiego quali unità ciclisti per le unità celeri e per la formazione di nuclei dedicati a unità d’assalto, ma abolendo le Brigate bersaglieri;
  • per l’arma di cavalleria, la formazione organica dei reparti in modo analogo a quello previsto per l’arma di fanteria, al fine di conferire una maggiore efficienza tattica e costituire delle grandi unità celeri insieme alle altre armi;
  • per l’arma di artiglieria, l’adozione:
  • di unità leggere someggiate e di obici nell’artiglieria da campagna;
  • del traino meccanico, per rendere le unità meno vulnerabili ad attacchi con gas e per consentire un rapido intervento delle artiglierie di medio e grosso calibro nel combattimento;
  • per l’arma del genio:
  • la riunione delle unità in raggruppamenti di Corpo d’Armata, alle dipendenze dirette di questi comandi, in modo che avessero potuto disporre di quelle specialità di prevista assegnazione in guerra (zappatori, minatori e telegrafisti);
  • la costituzione del reggimento radiotelegrafisti, visto il notevole sviluppo ed utilizzo della radiotelegrafia nel combattimento;
  • per i servizi:
  • la costituzione dei raggruppamenti trasporti di Corpo d’Armata compresi gli specialisti del treno e gli automobilisti), rendendo l’impiego dei mezzi di trasporto più efficace ed economico;
  • la creazione di un servizio chimico militare;
  • il mantenimento in vita di solamente quei stabilimenti militari necessari alle esigenze di mobilitazione, facendo altresì ricorso a contratti esterni all’amministrazione per il mantenimento logistico;
  • per le scuole e gli istituti di formazione:
  • la trasformazione degli enti preposti al reclutamento, secondo gli standard in vigore in merito al reclutamento e alla formazione degli ufficiali in servizio effettivo;
  • la costituzione delle Scuole centrali delle varie armi per perfezionare l’univocità di preparazione tecnico-professionale degli ufficiali;
  • la costituzione in ogni unità di livello Corpo d’Armata delle Scuole Allievi Ufficiali di Complemento e per Sottufficiali;
  • la soppressione della direzione delle scuole militari;
  • per gli altri enti, in aderenza a quanto stabilito dai Regi Decreti dell’11 gennaio 1923, fu dato corso:
  • alla costituzione dell’Ispettorato Generale dell’Esercito (già previsto dall’ordinamento Albricci);
  • la composizione e l’indicazione delle attribuzioni del Consiglio dell’Esercito;
  • al ripristino e l’ampliamento delle attribuzioni della Commissione suprema mista di difesa;
  • al cambio di denominazione dello SMRE in Stato Maggiore Centrale e, di conseguenza, della carica di Capo di Stato Maggiore dell’Esercito in Capo di Stato Maggiore Centrale.

 

L’Ordinamento Mussolini

Le linee fondamentali istitutive dell’Ordinamento Mussolini, che riprendevano le proposte e gli studi dello Stato Maggiore, inserite nel provvedimento legislativo del marzo 1926, furono le seguenti:

  • l’adozione della divisione ternaria sin dal tempo di pace, assegnando in organico alla divisione una sola brigata di fanteria (su tre reggimenti, ciascuno su tre battaglioni) ed un reggimento di artiglieria (su quattro gruppi), dando così all’unità il carattere d’inscindibilità dei suoi elementi costitutivi;
  • l’intelaiatura dell’esercito di pace basata su trenta divisioni ternarie, con alcune ad organici rinforzati, quale soluzione di compromesso tra gli studi maturati in quel periodo e tendenti ad opposte concezioni di:
  • un esercito scudo e lancia, sempre pronto ad essere impiegato, ancorché piccolo ma con un impegno finanziario notevole;
  • un esercito a grande intelaiatura, con un maggior numero di grandi unità disponibili all’impiego, ma con una procedura lenta per il passaggio dal piede di pace a quello di guerra, in quanto doveva disporre di un tempo maggiore per il suo completamento dall’atto della sua mobilitazione;

Fu inoltre stabilito che tutte le unità dovessero avere una struttura identica e, pertanto, diverse unità previste dall’ordinamento Diaz dovettero essere contratte, visto che lo sforzo di mobilitazione non avrebbe consentito la possibilità di inquadrarle nel numero di divisioni di pronto impiego stabilito dal nuovo ordinamento. Da questo conseguì la decisione di procedere allo scioglimento di diverse unità quali brigate e reggimenti di fanteria;

  • la durata della ferma pari a 18 mesi, per la quasi totalità degli arruolati, con alcune eccezioni a favore di alcuni incorporati che, per ragioni varie (situazione familiare, servizio premilitare, ecc.), potevano compiere solo 6 mesi di servizio;
  • la variabilità del contingente alle armi, fissando la forza del contingente a 18 mesi di ferma e di quello a 6, oltre alla fissazione delle chiamate alle armi, si poteva ottenere:
  • un periodo dell’anno di forza massima, durante il quale tutte le unità dell’esercito avrebbero assunto una notevole forza quantitativa e qualitativa, facendo funzionare ogni unità a pieno regime;
  • un altro periodo dell’anno con una forza minima, durante il quale la forza alle armi sarebbe stata quella necessaria, sia per le esigenze della copertura sia per la costituzione, presso ogni corpo di almeno un’unità elementare con cui continuare l’addestramento dei quadri e degli specialisti;
  • una forza bilanciata di 250.000 uomini;
  • l’intangibilità delle scorte di mobilitazione, alle quali invece si era attinto molte volte in passato, viste le croniche deficienze di bilancio, specialmente per quanto riguardava vestiario e munizioni;
  • la suddivisione dell’esercito tra parte metropolitana e parte coloniale (dipendente dal Ministero delle Colonie che provvedeva al suo sostentamento con propri stanziamenti di bilancio).