1914 – 1933 Disposizioni in merito alla concessione delle Medaglie al Valore Militare II

  

1° Centenario della istituzione delle Medaglie al valor Militare 1833- 1933.

DOPO LA GRANDE GUERRA

Non appena cessata la grande guerra, e subito dopo, vennero emanate altre importanti disposizioni  relative  alle  medaglie  al  valor militare tra le quali meritano particolare  cenno:

-l’autorizzazione concessa al Governatore della Tripolitania di concedere sul campo medaglie d’argento e di bronzo al valor militare[1] estesa poi nel 1924[2] al Governatore della Cirenaica;

-le nuove norme circa il diritto al soprassoldo annesso alle medaglie al valor   militare[3]

-l’erogazione dei soprassoldi delle medaglie al valor militare di cui sono fregiate le bandiere[4];

-le nome con le quali venne stabilito che le ulteriori proposte di medaglie  d’argento al valor militare per la stessa persona vivente decorata complessivamente di tre medaglie d’oro e d’argento fossero prese in considerazione per la concessione della medaglia dì bronzo distinta da apposito contrassegno[5];

-le norme con le quali si stabilì di togliere ogni limitazione al numero delle medaglie d’oro e d ‘argento al valor militare da concedersi alla stessa persona[6]

Nel  1922 S.  M.  Vittorio  Emanuele  III  con  R.  D.  7  gennaio1922 n. 195 creava la Croce di guerra al valor militare per ricompensare « specifici  atti  di     valore ».

La concessione poteva  essere fatta  con  decreto  sovrano, con decreto ministeriale e  dalle superiori  autorità  militari [7].

Queste ultime concessioni dovevano però essere ratificate dal Ministero previo parere della Commissione centrale in analogia a quanto praticavasi per  le medaglie al valor  militare.

Con  la istituzione  della  Croce di guerra al  valore  venne abolito l’encomio solenne tributato con decreto reale e luogotenenziale. Infatti, con circolare 639 dell’8 novembre 1923, fu stabilito che la concessione della croce di guerra al valore poteva aver luogo:

  1. a) in sostituzione  di  ogni  singolo encomio  solenne  tributato con decreto reale o luogotenenziale per atti di valore compiuti in combattimento (fatto d’arme) durante le campagne di guerra  1915-1918 e delle colonie;
  2. b) in seguito a parere espresso dalla Commissione per le ricompense al valor militare in riduzione di proposte di medaglie al valor militare per atti di valore compiuti in combattimenti  od  in base a reclami prodotti dagli interessati non oltre il 31 agosto 1921;
  3. C) in sostituzione di ogni singola croce di guerra concessa dalle autorità mobilitate del Esercito e dalle competenti autorità della R. Marina in seguito a proposta circostanziata, dalla quale esplicitamente rilevavasi che il conferimento aveva avuto luogo per atti di valore compiuti in combattimento (fatto d’arme).

Nello stesso anno 1923 vennero estese [8] alle nuove provincie del Regno le disposizioni  relative alla concessione dell’Ordine Militare  di  Savoia  e delle  ricompense  al  valor  militare.

Da allora e fino alla riforma del 1932 le più importanti disposizioni emanate relative alle ricompense al valor militare riflettono le attribuzioni della Commissione consultiva per  l’esame delle proposte.

Infatti, con R. D. 11 luglio 1924, n. 1521, concernente le disposizioni legislative riguardanti la costituzione e le attribuzioni dei corpi consultivi della  R. Marina, il Consiglio Superiore di Marina ha avocato a sé la deliberazione sulle proposte di ricompensa al valor militare (in tempo di pace)  ogni  qualvolta  all’atto  di  valore non partecipano militari del R. Esercito.

Successivamente, con R. D. del 23 luglio 1925 n. 1358, sono state ampliate le attribuzioni della Commissione mista per le ricompense al valor militare deferendo  ad essa l’esame delle proposte di concessione al valor militare e relativi reclami per operazioni guerresche od altri fatti a cui prendono parte militari dell’Aeronautica  insieme  con  militari  dell’Esercito  e  dell’Armata.

Sono stati perciò aggiunti ai componenti  della Commissione un secondo vicepresidente nella persona di un generale di divisione aerea e due membri nella persona di due generali di brigata aerea.

Con ciò il numero minimo dei votanti necessario alla validità delle deliberazioni è stato aumentato ad otto.

Infine, con R. D. del 25 marzo 1929, n. 676, furono affidate al Ministero delle Colonie le proposte di ricompense al valor militare per fatti d’armi avvenuti nei nostri possedimenti di oltre mare stabilendo che « la concessione di ricompense [9] per atti di valore individuali e collettivi compiuti da militari e da reparti nazionali, da militari e reparti indigeni (regolari e irregolari) nazionali, o da indigeni non militari nel territorio delle colonie italiane dell’Africa settentrionale ed orientale è promossa dal Ministero per le Colonie sentito il parere di una commissione da lui stesso nominata ».

Questa è così composta :

1 generale di corpo d’armata, presidente [10];

1 segretario generale di colonia, membro [11];

3 generali del Regio Esercito (comandanti di divisione o di      brigata), membri;

1ufficiale ammiraglio (ammiraglio di divisione o contrammiraglio [12]

1 ufficiale generale A. A, (generale di divisione o di brigata aerea), membro (12);

1 generale della M. V. S. N. (luogotenente generale o console generale), membro (12);

1 capo dell’Ufficio militare del Ministero delle Colonie,   membro (12)

1 colonnello di S. M. del Comando Corpo di S. M., membro (12);

1 ufficiale inferiore del R. Esercito, segretario (senza voto).

Per la validità delle deliberazioni è necessario il numero di almeno tre votanti.

Chiudiamo questi brevi cenni sui decreti e disposizioni successivi al R. Viglietto mettendo anche in rilievo che oggi la “ menzione onorevole” vera e propria, per atti di valore militare, formalmente non esiste più.

Ne tengono luogo, in certo senso, gli “encomi solenni” previsti dal n. 536 del Regolamento di disciplina per il R. Esercito, approvato con R. Decreto del 24 giugno 1929 e, segnatamente, l’encomio solenne di più larga estensione, che consiste “nella

lode esemplarmente pubblicata nell’ordine del giorno” dell’esercito.

Tale encomio solenne ha assunto più spiccatamente il carattere antico  della  menzione  onorevole,  da  quando,  per  determinazione di S. E. il Ministro della Guerra, generale Gazzera, oltre ad essere pubblicata nel Bollettino Ufficiale, forma, anche,  oggetto  di  apposito brevetto rilasciato al militare encomiato.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

[1]R. D. 16 dicembre 1918

[2]R. D. 3 febbraio 1924

[3]R. D. 20 agosto 1919

[4]R. D. 19 febbraio 1920

[5]R. D. 19 gennaio 1922

[6]R. D. 15 giugno 1922

[7]Capo di Stato Maggiore del R. E.:Comandi di Armata; Comandi dei Corpi di Spedizione in Francia, in Albania e in Macedonia,

[8]R. D. 18 marzo 1923

[9]Fatta eccezione per le proposte riguardanti atti di valore compiuti a bordo delle navi e degli apparecchi di volo nei quali la competenza a promuovere la concessione permane rispettivamente ai Ministeri per la Marina e per l’Aeronautica.

[10]In assenza del presidente presiede la commissione il più elevato in grado o il più anziano dei presenti.

[11]Il segretario generale di colonia è convocato quando debbono esaminarsi proposte riguardanti i militari indigeni e i non militari (nazionali ed indigeni).

[12]Gli ufficiali generali della Regia Marina, dell’ A. A. e della M. V. S. N.  sono convocati quando siano da esaminare proposte riguardanti personale della rispettiva forza armata.