LA RIFORMA DEL TERZO SETTORE: E’ UN OBBLIGO O UN’OPPORTUNITA?

  

A cura del Dott. Maurizio Marello, Dottore Commercialista e Revisore Legale dei Conti. Esperto e membro della Commissione Nazionale Enti del Terzo Settore (UNGDCEC)

In Italia operano circa 300.000 Enti che impiegano circa 7 milioni di persone, un numero importante di persone consapevoli che aiutare il prossimo in una forma collaborativa aiuta a
sentirsi meglio ed a raggiungere i risultati. Se parliamo poi del giro economico d’affari movimentato da tali enti, si tratta di cifre davvero importanti, ragion per cui la pubblica amministrazione è consapevole che da sola non è più sufficiente a coprire il crescente bisogno sociale che l’ilntera collettività avverte.

Terzo, perché? Perché si colloca tra Stato e imprese e, la riforma del terzo settore assume un
carattere ampio e rivoluzionario poiché rivede congiuntamente aspetti civilistici e fiscali.

Nello specifico, le principali tipologie di enti che dovranno fare i conti con la riforma del terzo settore sono: Associazioni, Fondazioni, Comitati, Cooperative, Enti ecclesiastici.

Per comprendere il disegno del legislatore negli ETS (acronimo usato per definire gli enti del
terzo settore), dobbiamo soffermarci a considerare tre passaggi fondamentali:

  • L’abrogazione delle norme storiche ¹;
  • Il raggruppamento in un unico testo di tutte le tipologie che SI chiameranno E.S. (codice del terzo settore (CTS) D. LGS 117/2017);
  • definizione delle attività di interesse generale, intendendo con questo le 26 tipologie che trattano in via esclusiva o principale, le attività esercitabili che devono costituire I oggetto principale o esclusivo e non prevedono necessariamente di essere svolte verso specifici beneficiari, ad esclusione delle imprese sociali definite nel D.lgs 122/20172.

­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­­Importanza fondamentale, assume l’art. 4 del CTS, che definisce per la prima volta il terzo
settore come il complesso degli enti privati costituiti per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale e che, in attuazione del principio di sussidiarietà e in coerenza con i rispettivi statuti o atti costitutivi, promuovono e realizzano attività di interesse generale mediante forme di azione volontaria e gratuita o di mutualità o di produzione e scambio di beni e servizi.

Sono enti del terzo settore: le Organizzazioni di Volontariato (O.d.V.); le Associazioni di Promozione Sociale (A.P.S.);gli Enti Filantropici; le Imprese sociali, incluse le coop sociali; le Reti Associative; le SOMS (Società di Mutuo Soccorso); le associazioni riconosciute e non riconosciute; nonché altri enti privati diversi dalle società. Al contrario, non potranno essere ETS: Amministrazioni pubbliche; Formazioni e Associazioni politiche; Sindacati; Associazioni professionali; Rappresentanze di categorie economiche; Associazioni di datori di lavoro.

Visti i riferimenti normativi fondamentali appena esposti, sorgono spontanee alcune domande: gli enti associativi iscritti e non iscritti, ad alcun Registro speciale, che fine faranno? Conviene accreditarsi al R.U.N.T.S., diventando ETS, o conviene restarne fuori?

Premesso che tutti gli enti che sono già iscritti a qualche registro regionale o delle prefetture saranno automaticamente trascritti in sezioni diverse già nel Registro degli Enti del Terzo Settore con effetti diversi, ad eccezione delle Onlus le quali per espressa indicazione del legislatore, verranno meno e dovranno obbligatoriamente ricollocarsi in una delle sette sezioni dei RUNTS.

Quali sono le sezioni di cui si compone il RUNTS?

Organizzazioni di volontariato; associazioni di promozione sociale; enti filantropici; imprese sociali; reti associative; società di mutuo soccorso; altri enti del terzo settore.

Nel collocarsi in una delle 7 sezioni sopra elencate, dovranno valutare:

  • Tipologia di attività svolta (reale contesto operativo)
  • Analisi della struttura organizzativa dell’Ente
  • Conoscenza degli aspetti civilistici e fiscali dentro e fuori dagli

Assodato che non tutti gli Enti hanno l’obbligo di accreditarsi ETS, le caratteristiche per gli iscritti al RUNTS sono:

  • Possibilità di usufruire del regime forfettario di tassazione diretta degli ETS non commerciali (ar 80);
  • Possibilità di ulteriori regimi agevolativi molto interessanti per APS e ODV Art. 86;
  • Social bonus per erogazioni liberali a enti non commerciali per il recupero di immobili pubblici inutilizzati e di beni confiscati alla criminalità (art. 81);
  • Agevolazioni in materia di imposte indirette e tributi locali (art. 82) come Iva e altre imposte di registro;
  • Detrazioni (PF) e deduzioni (soggetto passivo iva) maggiori per le erogazioni liberali effettuate a favore di associazioni (art. 83); Possibilità di sfruttare convenzioni o in generale collaborazioni con la Pubblica Amministrazione di cui all’art 56 o all’accesso ai finanziamenti del fondo sociale europeo;
  • saranno i nuovi i beneficiari del 5 per mille, norma nota da tempo.

Per gli Enti non iscritti, vi saranno regolamentazioni fiscali parallele, diverse da quanto accennato sopra³.

L’iscrizione al RUNTS, come funziona:

  • la domanda di iscrizione nel RUNTS è presentata contestualmente al deposito dell’atto costitutivo, dello statuto ed eventuali allegati e indicazione della sezione del registro in cui si chiede l’iscrizione, dal rappresentante legale dell’ente o della sua rete associativa presso l’Ufficio competente, e cioè: l’Ufficio regionale o provinciale competente o l’Ufficio statale per l’iscrizione nella sezione delle reti associative;
  • all’atto della registrazione, l’ufficio acquisisce la relativa informazione antimafia quando gli enti superino per due esercizi consecutivi due dei seguenti limiti: totale dell’attivo dello stato patrimoniale: 100.000,00 euro; ricavi, rendite, proventi, entrate comunque denominate: 2.200.000,00 euro; dipendenti occupati in media durante l’esercizio: 12 unità;
  • l’ufficio verifica la sussistenza delle condizioni necessarie per l’iscrizione. Entro 60 giorni dalla presentazione della domanda, può: iscrivere l’ente; rifiutare l’iscrizione con provvedimento motivato; invitare l’ente a completare o rettificare la domanda ovvero ad
    integrare la documentazione.

Condizioni particolari:

  • In caso di silenzio da patte dell’ufficio, la domanda si intende accolta decorsi 60 giorni
    dalla presentazione della domanda o dalle rettifiche/integrazioni richieste dall’ufficio;
  • Se l’atto costitutivo e lo statuto dell’ente del terzo settore sono redatti in conformità a modelli standard tipizzati, predisposti da reti associative ed approvati con decreto del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, l’ufficio, verificata la regolarità formale della
    documentazione, iscrive l’ente entro 30 giorni dalla presentazione della domanda;
  • Nel caso di diniego all’iscrizione nel Registro è ammesso ricorso avanti al tribunale amministrativo competente per terri

L’importanza del contenuto. Nel RUNTS devono risultare per ciascun almeno le informazioni relative a denominazione; forma giuridica; sede legale, con l’indicazione di eventuali sedi  secondarie; data di costituzione; oggetto dell’attività di interesse generale, codice fiscale o la partita Iva; possesso della personalità giuridica e il relativo patrimonio minimo; generalità dei soggetti che hanno la rappresentanza legale dell’ente; generalità dei soggetti che ricoprono cariche sociali con indicazione di poteri e limitazioni. Nel registro devono essere iscritte entro 30 giorni con contestuale deposito dei relativi atti tutte le vicende più rilevanti dell’ente: il riconoscimento della personalità giuridica; le modifiche dell’atto costitutivo e dello statuto; le deliberazioni di trasformazione, fusione, scissione, di scioglimento, estinzione, liquidazione e cancellazione; i provvedimenti che ordinano lo scioglimento, dispongono la cancellazione o accertano l’estinzione; le generalità dei liquidatori; tutti gli altri atti e fatti la cui iscrizione è espressamente prevista da nonne di legge o di regolamento.

L’ente deve depositare entro il 30 giugno di ogni anno le scritture contabili e i bilanci con
regole crescenti a seconda degli incassi gestiti. In caso di mancato o incompleto deposito degli atti e dei loro aggiornamenti, l’ufficio del registro diffida l’ente del terzo settore ad adempiere all’obbligo suddetto, assegnando un termine non superiore a 180 giorni, decorsi i quali l’ente, se non adempie, è cancellato dal registro.

Gli amministratori. La maggioranza dovrà essere scelta tra le persone fìsiche associate ovvero indicate dagli enti giuridici associati. Parimenti alle norme stabilite per le società di capitali, di cui al libro V del codice civile, agli amministratori viene chiesto di esercitare la loro funzione in relazione alle loro capacità tecniche e non sarà più sufficiente la diligenza del buon padre di famiglia.

La figura del Revisore. È obbligatoria la nomina quando per due esercizi consecutivi sono superati due dei seguenti limiti:

  • Totale attivo stato patrimoniale > = 000;
  • Entrate dell’Ente >220.000;
  • Media dei dipendenti occupati >

L’obbligo verrà meno se non vengono più superati i limiti per 2 esercizi consecutivi. La figura del Revisore Legale o della società di revisione è obbligatorio se per 2 esercizi successivi vengono superati 2 dei seguenti limiti:

  • Totale attivo di Stato Patrimoniale >1.100.000;
  • Totale delle Entrate >200.000
  • Numero medio dei dipendenti > 12

Il Bilancio Sociale. Una delle novità più rilevanti del CTS è la stesura del Bilancio Sociale. In esso, si avrà modo di trovare tutte le notizie che non hanno spazio nel bilancio economico patrimoniale. Si tratta di un documento più simile ad una relazione dettagliata delle varie attività svolte e quelle che si intendono svolgere nel proseguo.

Per concludere, a che punto siamo con la norma? Con il Dl Crescita articolo 43 comma 4- bis, il termine perentorio di adeguamento statutario del 3 agosto 2019 slitta al 30 giugno 2020 per ONLUS, ODV, E APS. Per tutti gli altri enti dopo l’entrata in vigore del RUNTS, ragionevolmente fino anno in corso per affrontare le novità nel 2020.

Italo Calvino nel Barone Rampante scriveva: Capì questo: che le associazioni rendono l’uomo più forte e mettono in risalto le doti migliori delle singole persone, e danno la gioia che raramente si ha restando per proprio conto, di vedere quanta gente c’è onesta e brava e capace e per cui vale la pena di volere cose buone, mentre vivendo per proprio conto capita più spesso il contrario, di vedere I w/tra faccia della gente, quella per cui bisogna tener sempre la mano alla guardia della spada.

Giustappunto, analizzando tutto l’insieme, le opportunità sono e saranno tante ma è ancor più
vero che accreditarsi al RUNTS non sarà per tutti gli Enti e sarà meglio essere ben preparati per svolgere l’analisi costi e benefici, non solo in fase di passaggio ma anche in fase di mantenimento.

Dott. Maurizio Marello

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1 Norme storiche abrogate: la L. 266/1991 Legge Quadro sul Volontariato, il D.Lgs 460/1997 Decreto legislativo sulla disciplina Tributaria degli enti non commerciali e delle organizzazioni non lucrative di utilità sociale (ONLUS), la L. 398/1991 Disposizioni tributarie relative alle associazioni sportive dilettantistiche, ICArt. da 143 a 150 del TUIR, DPR 917/1986, la L. 383/2000 Disciplina delle Associazioni di promozione sociale.

2   Si rimanda alla lettura del testo della norma per meglio comprendere di cosa stiamo parlando. Testo che inizia cosi: [Gli enti del Terzo settore, diversi dalle imprese sociali incluse le cooperative sociali, esercitano in via esclusiva o principale una o più attività di interesse generale per il perseguimento, senza scopo di lucro, di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. Si considerano di interesse generale, se svolte in conformità alle norme particolari che ne disciplinano l’esercizio, le attività aventi ad oggetto: (v. D.Lgs 122/2017)

3 Ad esempio, le A.S.D., anche se non iscritte al RUNTS, saranno le uniche ad applicare la Legge 398/91, sempre che affiliate al CONI e le associazioni culturali potranno godere della de-commercializzazione dei corrispettivi specifici verso i propri Associati, cosiddette l1juote di frequenzaOArt.I48 comma 3 del TUIR. Saranno, quindi, oggetto di abrogazione, alcuni regimi contabili forfettari come, L.398/91 (che era tipica per tutti gli Enti), ICÀrt.145 TUIR, sia per le Pro-Loco che per gli altri enti 110 profit, in generale tutte le detrazioni / deduzioni e soprattutto il 5 per mille.