Regno di Sardegna. Regio Viglietto istitutivo delle Medaglie al Valor Militare. 2 Marzo 1833

  

UFFICI STORICI ESERCITO – MARINA – AERONAUTICA

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Costantino Scarpa – Paolo Sèzanne

LE DECORAZIONI AL VALORE DEI REGNI DI SARDEGNA E D’ITALIA

(1793 – 1946)

ROMA – 1976

REGIO VIGLI ETTO 26 MARZO 1833

col quale Sua Maestà istituisce un nuovo distintivo d’onore consistente in una Medaglia coniata in Oro ed in Argento, onde premiare secondo i casi, le azioni di segnalato valore militare. (rif: “medaglia al valore militare”).

CARLO ALBERTO per grazia di Dio RE DI SARDEGNA, DI CIPRO E DI GERUSALEMME

DUCA DI SAVOIA, DI GENOVA  ecc.PRINCIPE DI PIEMONTE  ecc. ecc.

Molte, non meno che ben distinte e spesso importantissime per l’Armata e per lo Stato, essere potendo le azioni di vero e segnalato valore, che per la severità dei paragrafi  6 e 7 degli  Statuti dell’Ordine Militare di Savoia, dalla Saviezza del Re Vittorio Emanuele, di gloriosa memoria, creato con Patenti del 14 agosto 1815, non potrebbero dar diritto allo acquisto delle decorazioni ivi stabilite; e volendo Noi, ben anzi, che tutti li tratti di vero militare coraggio, che meritare veramente lo puonno, vadano nelle nostre Armate sì di terra che di mare premiati e contraddistinti con pubblico contrassegno che, appunto perché d’onore nomato, ben a ragione l’oggetto precipuo forma di chi al mestiere delle armi dedito, tutto d’onore si pasce e vive; nell’ardente desiderio che abbiamo, che un sì nobile sentimento, padre felice ognora delle più generose azioni, sempre più abbondanti emetta li germogli suoi dalle profonde radici, che fitte tenne mai sempre nelle piemontesi Armate. Ci siamo disposti a determinare quanto segue:

Art.  1

E’ creato un distintivo d’onore consistente in una Medaglia coniata in oro, od in argento, colla quale, a seconda dei casi, saranno colla una o coll’altra premiate le azioni di segnalato valore che avranno luogo nelle nostre Armate.

Art. 2

La medaglia avrà da un lato la Croce sormontata da una Corona col motto all’intorno “al valore militare”, e sul rovescio due rami d’alloro, in mezzo ai quali s’inciderà il nome del decorato, e nel contorno il sito dell’azione, e la sua data.

Art. 3

Ogni militare di qualunque grado sia fra li Generali, Ufficiali, Bassi Ufficiali e Soldati di qualunque Corpo o Arma delle nostre Armate, tanto di terra come di mare, potrà ottenerla, ed i decorati della medesima godranno gli stessi onori e privilegi stabiliti per i Cavalieri e Militi dell’Ordine Militare di Savoia.

Art. 4

Potrà essere concessa immediatamente sul campo stesso di battaglia da Noi in persona, quando così  ci piaccia, ovvero dal Generale in capo, o dai Generali di Divisione, qualora siano da Noi a ciò debitamente autorizzati.

Art. 5

Non sarà compartita ad intiere Compagnie o Squadroni, che sotto gli ordini di Uffiziali si fossero distinti in qualche affare, dovendo essere riservata unicamente per le azioni personali.

Quelli che si troveranno decorati della medaglia sia d’oro, come d’argento, avranno il diritto di  portarla pubblicamente appesa al  petto, non solo durante il loro militare servizio, ma ben anche qualora o dall’attivo fossero passati allo inattivo in Corpi sedentarii qualunque, Invalidi o Giubilati; ovvero qualora per tempo finito, od altra causa a Noi benevisa, avessero ottenuto nelle debite forme il loro congedo dallo stesso servizio; a qual effetto si farà annotazione sul congedo della Medaglia di cui è fregiato, e del fatto per cui l’ha conseguita, acciò gli serva in ogni tempo di carta dimostrativa alle autorità locali (ed altre aventi diritto a fargliene domanda) il diritto ch’egli stesso ha di portarla sull’abito borghese che riveste, in dipendenza dell’ottenuto congedo.

Art.  6

Sebbene l’instituzione di detto distintivo d’onore sia principalmente diretta a ricompensare le azioni di valore che aver puonno luogo in tempo di guerra nelle fazioni qualunque contro il nemico, non perciò escludiamo Noi dal potervi aspirare anche in piena pace con quelle altre di veramente segnalato coraggio, che praticate fossero dai nostri militari qualunque, nel periodo d’un servizio a  cui trovinsi comandati, secondo la natura dell’arma propria in cui servono.

Art. 7

All’eccezione di quei casi, in cui la Medaglia troverassi data istantaneamente sul campo stesso di battaglia per Sovrana Nostra decisione, come all’articolo 4, dovrà la distribuzione della medesima aver luogo soltanto a misura che vi saranno soggetti veramente degni di conseguirla. Sarà quindi cura dei  Generali, che comandano li rispettivi Corpi di Armata, di riconoscere, sempre quando succeda che taluno siasi reso meritevole di questo distintivo d’onore, le circostanze le più minute dell’azione, e di sentire ed esaminare li testimoni che saranno presentati, e quegli altri che si giudicasse di far chiamare per far risultare della distinzione e particolarità della medesima.

Ciò eseguito, trasmetteranno il tutto al nostro Primo Segretario di Guerra e Marina in apposita distinzione in iscritto.

Avvertiamo però che dette domande dovranno essere a Noi sottomesse entro il termine perentorio di tre mesi dal dì del fatto che potrà averla meritata; passato il quale, non saranno più accettate, riuscendo spesso dubbiose le testimonianze che maggiormente si allontanano dal giorno della seguita azione.

Il nostro Primo Segretario di Guerra e Marina ce ne farà tosto il dovuto rapporto onde averne in proposito le Sovrane Nostre decisioni.

Art. 8

Onde abbiano li Generali Comandanti Corpi d’Armata una tal qual norma nelle loro proposizioni, si è nel quì unito Elenco, d’ordine nostro firmato dal Nostro Primo Segretario di Guerra e Marina,  fatto cenno delle principali azioni che puonno guidare ad ottenere tal distintivo di onore.

Art.  9

Sarà cura dei Generali Comandanti i Corpi d’Armata di far dare allo ordine del giorno della propria Divisione, ogni qualvolta ha luogo la distribuzione di Medaglie, il nome di ciascun individuo decorato, accompagnato da un ristretto dettaglio dell’azione per cui lo fu.

Registro nominativo dei medesimi, con chiaro dettaglio delle loro azioni, sarà esattamente tenuto nel nostro Ministero di Guerra e Marina.

Art.  10

I soggetti, ai quali sarà per tal modo da Noi accordata la Medaglia, dovranno riceverla pubblicamente dalle mani del Comandante del Reggimento, Battaglione o Corpo in cui servono, ed alla presenza di tutti gli Uffiziali, Bass’Uffiziali e Soldati, che dovranno essere sotto le armi. Il Comandante, al suono dei militari strumenti, la porrà di propria mano alla bottoniera dell’individuo che l’avrà meritata, pendente da un nastro turchino celeste, dichiarando a questo che potrà far uso di tale divisa in ogni tempo, ed ancorchè per circostanze di famiglia fosse obbligato a lasciare il servizio, o se ne ritirasse per tempo finito.

Il nastro turchino celeste sarà uguale, e della dimensione di 32 millimetri di lunghezza tanto per la Medaglia d’oro, come per quella d’argento.

Art.  11

Colui che, decorato già d’una Medaglia d’argento, si distinguesse con azione che gli valesse quella d’oro, potrà accoppiarla, portandole entrambe appese al rispettivo nastro turchino celeste. Viceversa intendasi di colui che, fregiato già della Medaglia d’oro, facesse un’azione per cui gli venisse concessa quella d’argento.

Finalmente colui che, decorato già della Medaglia d’oro, avesse la sorte di spingersi a nuova azione per cui aspirar potesse ad una seconda Medaglia parimenti d’oro, ottenendola, potrà portarle entrambe d’oro, appese caduna al rispettivo nastro turchino celeste come sopra.

Le ulteriori azioni di segnalato valore, con cui fosse a distinguersi un individuo già fregiato di due Medaglie, o d’oro entrambe od entrambe d’argento, ovvero l’una d’oro e l’altra d’argento, saranno da Noi  prese in considerazione per quegli avanzamenti di grado od altre ricompense che ci parranno più benevise.

Art.  12

I Militari fregiati della Medaglia d’argento godranno di un annuo soprassoldo di Lire 50 per caduna Medaglia. Ogni Medaglia d’oro porta seco il soprassoldo di Lire 100, dal che ne nasce per natural conseguenza, che un individuo fregiato di due Medaglie d’argento avrà un annuo soprassoldo di Lire 100, e che quello fregiato d’una  Medaglia d’oro e d’una d’argento godrà dell’annuo soprassoldo di  Lire 150, e che finalmente l’individuo decorato di due Medaglie d’oro, avrà il soprassoldo di Lire 200.

Art.  13

Il soprassoldo stabilito, come all’articolo precedente, verrà corrisposto sul Bilancio Militare, e gli individui ai quali verrà assegnato, ne godranno dal giorno dell’azione che avrà loro meritato simile favore, e durante la loro vita, in qualunque grado si trovino, ed in qualunque situazione di attivo o sedentario servizio, di riposo, giubilazione, o di assoluto congedo.

Qualora il valore simultaneamente dimostrato da tutti gli individui di uno stesso Reggimento fosse stato così distinto, e talmente vantaggiosi ne fossero stati i risultati, che determinati Ci avessero a decorarlo della Medaglia alle bandiere (malgrado l’espresso all’articolo 5),  il soprassoldo annesso alla medesima verrà annualmente corrisposto alla Cassa Reggimentaria, che dovrà tenerlo in fondo a parte;  e tostochè  giungerà a formare la complessiva somma di Lire 300 dovrà darsi in corredo a quella fra le figlie dei Bassi Ufficiali e soldati del Corpo, che facendosi sposa in quell’anno, od entrando in un ritiro, ove fosse, ad un tempo da un Consiglio composto da tutti gli Ufficiali Superiori del Corpo, presieduto dal Generale di Brigata, e coll’intervento del Cappellano, farà le funzioni di Relatore (però con voto deliberativo), giudicata degna per saviezza di costumi, regolarità di condotta, ed istruzione cristiana e sociale proporzionata alla propria condizione. In difetto verrà al Consiglio suddetto distribuita tal somma nel modo più equo e conveniente fra le famiglie più bisognose e meritevoli del Reggimento, praticandosi come sovra, ogni qual volta il fondo giunge alla complessiva somma suaccennata di Lire 300.

Art.  14

Morendo un individuo fregiato della Medaglia d’argento o d’oro, ovvero d’ambedue, ed in conseguenza provveduto del relativo soprassoldo, le Medaglie rimarranno in perpetuo proprietà delle famiglie, ed il soprassoldo medesimo di cui godeva l’individuo verrà corrisposto alla di lui vedova, durante il suo stato vedovile, ed in mancanza di questa, ai figli minori di anni 15 cumulativamente, e finché il più giovane d’essi giunga all’età di 15 anni compiuti.

Art.  15

Occorrendo che i soggetti decorati della Medaglia dovessero per malattia passare all’Ospedale, non si potrà per alcun titolo ritener il soprassoldo alla medesima assegnato.

Per quei militari però che per motivo di assenza dal Corpo trovinsi nella circostanza di perdere la paga ordinaria militare ch’è loro assegnata, non perderanno questi il soprassoldo per tutto il tempo che resteranno assenti con debita licenza, ma ne rimarranno bensì privi dal giorno che saranno dichiarati assenti senza licenza, e la riammessione al godimento del medesimo verrà regolata a norma dell’articolo 19 qui appresso.

Art.  16

Le Medaglie d’oro e d’argento come sopra stabilite, ed il relativo soprassoldo, non si accorderanno che per azioni di merito posteriori alla data delle presenti, non dovendosi in conseguenza aver riguardo alcuno alle domande che fossero appoggiate a fatti anteriori alla suddetta data, di qualunque natura dessi siano; non potrà il nostro Primo Segretario di Guerra e Marina sotto verun titolo accettarne le proposte, e tanto meno sottomettercele.

Art.  17

Se mai accadesse che taluno avesse la viltà di vendere, o giocare la sua Medaglia, perderà con essa anche tutti li vantaggi che vi sono uniti.

Difficilissimi nel menare buone le ragioni di colui il quale asserisse essergli la medesima stata rubata ovvero di averla perduta: tuttavia concederemo che ne venga distribuita un’altra simile allora quando, con prove veramente solide e sufficienti, farà constare della pretta verità di quanto asserisce.

Art.  18

Affinchè il nostro Ministero di Guerra e Marina sia in grado di tenere ben esatto il registro dei decorati delle Medaglie, voluto dall’articolo 9 delle presenti, e di dare le occorrenti disposizioni relativamente al soprassoldo, i Generali di Brigata, oppure i Comandanti di Corpo e Spedizione, dovranno essere ben esatti, nè risparmiare di dettagli nel trasmettere allo stesso Dicastero gli stati ai quali gli invita il succitato articolo 7 corredati dalle opportune pezze di appoggio.

Art.  19

Verrà irremissibilmente privato dell’onorifico distintivo della Medaglia, e corrispondente soprassoldo colui che per qualsiasi motivo venisse condannato a pena infamante.

Verrebbe egualmente tolta affatto dalla Bandiera di quel Reggimento che si abbandonasse in faccia al nemico ad una condotta diametralmente opposte a quella appunto per cui ne era stato fregiato.

Nel caso di passaggio al Corpo Franco o di condanna ad altra pena eccedente sei mesi di carcere, la facoltà di fregiarsi delle Medaglie, e di godere l’annessovi soprassoldo cesserà per tutta la durata della pena medesima, e sarà quindi da Noi determinato, secondo le circostanze, se l’individuo stato sottoposto a tal castigo, meriti o no di essere riammesso successivamente al godimento del perduto favore.

Qualora un Reggimento insignito della Medaglia alle bandiere, dasse in eccesso di generale insubordinazione così grave e pertinace che, degenerando in vero ammutinamento, a reprimere il quale più non bastando la voce, l’autorità e gli sforzi degli Ufficiali e Bassi Uffiziali proprii, si dovesse ricorrere all’uso di altra forza, il distintivo verrà tolto, e riconsegnato al nostro Ministero di Guerra e  Marina, riservando poscia a Noi soli il decidere, se e quando ci piaccia di ridonarglielo, e permettergli di nuovamente fregiarsene.

Mandiamo pertanto a chi spetta di puntualmente eseguire le suddette nostre Sovrane disposizioni, perchè tale è il nostro volere.

Dato a Torino il 26 di marzo 1833.

CARLO ALBERTO

Di Villamarina

(A Cura di Paola Tomasini)